2.4. - Interventi subordinati a permesso di costruire

 

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a)            gli interventi di nuova costruzione;

b)            gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c)            gli interventi di ristrutturazione edilizia «che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e» che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all’insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq. 1.500 è contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purchè la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq.4.000.